Diritto
di recesso
DECRETO LEGISLATIVO
22-05-1999 N.185
DECRETO LEGISLATIVO
22 maggio 1999, n. 185. Attuazione della direttiva 97/7/CE relativa alla
protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza.
Organo emanante: IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA G.U. Repubblica Italiana:
21-06-1999 N.143
DECRETO LEGISLATIVO
22 maggio 1999, n. 185.
Attuazione della direttiva 97/7/CE relativa alla protezione dei consumatori
in materia di contratti a distanza.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del
20 maggio 1997, riguardante la protezione dei consumatori in materia di
contratti a distanza;
Vista la legge 24 aprile 1998, n. 128;
Visto il decreto legislativo 15 gennaio 1992, n. 50;
Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle riunioni
del 14 e del 21 maggio 1999;
Sulla proposta dei Ministri per le politiche comunitarie e dell'industria,
del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri degli affari
esteri, di grazia e giustizia e del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica;
E m a n a il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
D e f i n i z i o n i
1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) contratto a distanza: il contratto avente per oggetto beni o servizi
stipulato tra un fornitore e un consumatore nell'ambito di un sistema
di vendita o di prestazione di servizi a distanza organizzato dal fornitore
che, per tale contratto, impiega esclusivamente una o più tecniche
di comunicazione a distanza fino alla conclusione del contratto, compresa
la conclusione del contratto stesso;
b) consumatore: la persona fisica che, in relazione ai contratti di cui
alla lettera a), agisce per scopi non riferibili all'attività professionale
eventualmente svolta;
c) fornitore: la persona fisica o giuridica che nei contratti a distanza
agisce nel quadro della sua attività professionale;
d) tecnica di comunicazione a distanza: qualunque mezzo che, senza la
presenza fisica e simultanea del fornitore e del consumatore, possa impiegarsi
per la conclusione del contratto tra le dette parti;
un elenco indicativo delle tecniche contemplate dal presente decreto è
riportato nell'allegato I;
e) operatore di tecnica di comunicazione: la persona fisica o giuridica,
pubblica o privata, la cui attività professionale consiste nel
mettere a disposizione dei fornitori una o più tecniche di comunicazione
a distanza.
Art. 2.
Campo di applicazione
1. Il presente decreto si applica ai contratti a distanza, esclusi i contratti:
a) relativi ai servizi finanziari, un elenco indicativo dei quali è
riportato nell'allegato II;
b) conclusi tramite distributori automatici o locali commerciali automatizzati;
c) conclusi con gli operatori delle telecomunicazioni impiegando telefoni
pubblici;
d) relativi alla costruzione e alla vendita o ad altri diritti relativi
a beni immobili, con esclusione della locazione;
e) conclusi in occasione di una vendita all'asta.
Art. 3.
Informazioni per il consumatore
1. In tempo utile, prima della conclusione di qualsiasi contratto a distanza,
il consumatore deve ricevere le seguenti informazioni:
a) identità del fornitore e, in caso di contratti che prevedono
il pagamento anticipato, l'indirizzo del fornitore;
b) caratteristiche essenziali del bene o del servizio;
c) prezzo del bene o del servizio, comprese tutte le tasse o le imposte;
d) spese di consegna;
e) modalità del pagamento, della consegna del bene o della prestazione
del servizio e di ogni altra forma di esecuzione del contratto;
f) esistenza del diritto di recesso o di esclusione dello stesso ai sensi
dell'articolo 5, comma 3;
g) modalità e tempi di restituzione o di ritiro del bene in caso
di esercizio del diritto di recesso;
h) costo dell'utilizzo della tecnica di comunicazione a distanza, quando
è calcolato su una base diversa dalla tariffa di base;
i) durata della validità dell'offerta e del prezzo;
l) durata minima del contratto in caso di contratti per la fornitura di
prodotti o la prestazione di servizi ad esecuzione continuata o periodica.
2. Le informazioni di cui al comma 1, il cui scopo commerciale deve essere
inequivocabile, devono essere fornite in modo chiaro e comprensibile,
con ogni mezzo adeguato alla tecnica di comunicazione a distanza impiegata,
osservando in particolare i principi di buona fede e di lealtà
in materia di transazioni commerciali, valutati alla stregua delle esigenze
di protezione delle categorie di consumatori particolarmente vulnerabili.
3. In caso di comunicazioni telefoniche, l'identità del fornitore
e lo scopo commerciale della telefonata devono essere dichiarati in modo
inequivocabile all'inizio della conversazione con il consumatore, a pena
di nullità del contratto.
4. Nel caso di utilizzazione di tecniche che consentono una comunicazione
individuale, le informazioni di cui al comma 1 sono fornite, ove il consumatore
lo richieda, in lingua italiana. In tal caso, sono fornite nella stessa
lingua anche la conferma e le ulteriori informazioni di cui all'articolo
4.
Art. 4.
Conferma scritta delle informazioni
1. Il consumatore deve ricevere conferma per iscritto o, a sua scelta,
su altro supporto duraturo a sua disposizione ed a lui accessibile, di
tutte le informazioni previste dall'articolo 3, comma 1, prima od al momento
della esecuzione del contratto. Entro tale momento e nelle stesse forme
devono comunque essere fornite al consumatore anche le seguenti informazioni:
a) un'informazione sulle condizioni e le modalità di esercizio
del diritto di recesso ai sensi dell'articolo 5, inclusi i casi di cui
all'articolo 5, comma 2;
b) l'indirizzo geografico della sede del fornitore a cui il consumatore
può presentare reclami;
c) le informazioni sui servizi di assistenza e sulle garanzie commerciali
esistenti;
d) le condizioni di recesso dal contratto in caso di durata indeterminata
o superiore ad un anno.
2. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai servizi
la cui esecuzione è effettuata mediante una tecnica di comunicazione
a distanza, qualora i detti servizi siano forniti in un'unica soluzione
e siano fatturati dall'operatore della tecnica di comunicazione. Anche
in tale caso il consumatore deve poter disporre dell'indirizzo geografico
della sede del fornitore cui poter presentare reclami.
Art. 5.
Esercizio del diritto di recesso
1. Il consumatore ha diritto di recedere da qualunque contratto a distanza,
senza alcuna penalità e senza specificarne il motivo, entro il
termine di dieci giorni lavorativi decorrente:
a) per i beni, dal giorno del loro ricevimento da parte del consumatore
ove siano stati soddisfatti gli obblighi di cui all'articolo 4 o dal giorno
in cui questi ultimi siano stati soddisfatti, qualora ciò avvenga
dopo la conclusione del contratto purché non oltre il termine di
tre mesi dalla conclusione stessa;
b) per i servizi, dal giorno della conclusione del contratto o dal giorno
in cui siano stati soddisfatti gli obblighi di cui all'articolo 4, qualora
ciò avvenga dopo la conclusione del contratto purché non
oltre il termine di tre mesi dalla conclusione stessa.
2. Nel caso in cui il fornitore non abbia soddisfatto gli obblighi di
cui all'articolo 4, il termine per l'esercizio del diritto di recesso
è di tre mesi e decorre:
a) per i beni, dal giorno del loro ricevimento da parte del consumatore;
b) per i servizi, dal giorno della conclusione del contratto.
3. Salvo diverso accordo tra le parti, il consumatore non può esercitare
il diritto di recesso previsto ai commi 1 e 2 per i contratti:
a) di fornitura di servizi la cui esecuzione sia iniziata, con l'accordo
del consumatore, prima della scadenza del termine di sette giorni previsto
dal comma 1;
b) di fornitura di beni o servizi il cui prezzo è legato a fluttuazioni
dei tassi del mercato finanziario che il fornitore non è in grado
di controllare;
c) di fornitura di beni confezionati su misura o chiaramente personalizzati
o che, per loro natura, non possono essere rispediti o rischiano di deteriorarsi
o alterarsi rapidamente;
d) di fornitura di prodotti audiovisivi o di software informatici sigillati,
aperti dal consumatore;
e) di fornitura di giornali, periodici e riviste;
f) di servizi di scommesse e lotterie.
4. Il diritto di recesso si esercita con l'invio, entro il termine previsto,
di una comunicazione scritta all'indirizzo geografico della sede del fornitore
mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. La comunicazione
può essere inviata, entro lo stesso termine, anche mediante telegramma,
telex e facsimile, a condizione che sia confermata mediante lettera raccomandata
con avviso di ricevimento entro le 48 ore successive.
5. Qualora sia avvenuta la consegna del bene il consumatore è tenuto
a restituirlo o a metterlo a disposizione del fornitore o della persona
da questi designata, secondo le modalità ed i tempi previsti dal
contratto. Il termine per la restituzione del bene non può comunque
essere inferiore a dieci giorni lavorativi decorrenti dalla data del ricevimento
del bene.
6. Le uniche spese dovute dal consumatore per l'esercizio del diritto
di recesso a norma del presente articolo sono le spese dirette di restituzione
del bene al mittente, ove espressamente previsto dal contratto a distanza.
7. Se il diritto di recesso è esercitato dal consumatore conformemente
alle disposizioni del presente articolo, il fornitore è tenuto
al rimborso delle somme versate dal consumatore. Il rimborso deve avvenire
gratuitamente, nel minor tempo possibile e in ogni caso entro trenta giorni
dalla data in cui il fornitore è venuto a conoscenza dell'esercizio
del diritto di recesso da parte del consumatore.
8. Qualora il prezzo di un bene o di un servizio, oggetto di un contratto
a distanza, sia interamente o parzialmente coperto da un credito concesso
al consumatore, dal fornitore ovvero da terzi in base ad un accordo tra
questi e il fornitore, il contratto di credito si intende risolto di diritto,
senza alcuna penalità, nel caso in cui il consumatore eserciti
il diritto di recesso conformemente alle disposizioni di cui ai precedenti
commi. E' fatto obbligo al fornitore di comunicare al terzo concedente
il credito l'avvenuto esercizio del diritto di recesso da parte del consumatore.
Le somme eventualmente versate dal terzo che ha concesso il credito a
pagamento del bene o del servizio fino al momento in cui ha conoscenza
dell'avvenuto esercizio del diritto di recesso da parte del consumatore
sono rimborsate al terzo dal fornitore, senza alcuna penalità,
fatta salva la corresponsione degli interessi legali maturati.
Art. 6.
Esecuzione del contratto
1. Salvo diverso accordo tra le parti, il fornitore deve eseguire l'ordinazione
entro trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello in cui
il consumatore ha trasmesso l'ordinazione al fornitore.
2. In caso di mancata esecuzione dell'ordinazione da parte del fornitore,
dovuta alla indisponibilità, anche temporanea, del bene o del servizio
richiesto, il fornitore, entro il termine di cui al comma 1, informa il
consumatore, secondo le modalità di cui all'articolo 4, comma 1,
e provvede al rimborso delle somme eventualmente già corrisposte
per il pagamento della fornitura.
Salvo consenso del consumatore, da esprimersi prima o al momento della
conclusione del contratto, il fornitore non può adempiere eseguendo
una fornitura diversa da quella pattuita, anche se di valore e qualità
equivalenti o superiori.
Art. 7.
E s c l u s i o n i 1. Gli articoli 3, 4, 5 e il comma 1 dell'articolo
6 non si applicano:
a) ai contratti di fornitura di generi alimentari, di bevande o di altri
beni per uso domestico di consumo corrente forniti al domicilio del consumatore,
al suo luogo di residenza o al suo luogo di lavoro, da distributori che
effettuano giri frequenti e regolari;
b) ai contratti di fornitura di servizi relativi all'alloggio, ai trasporti,
alla ristorazione, al tempo libero, quando all'atto della conclusione
del contratto il fornitore si impegna a fornire tali prestazioni ad una
data determinata o in un periodo prestabilito.
Art. 8.
Pagamento mediante carta
1. Il consumatore può effettuare il pagamento mediante carta ove
ciò sia previsto tra le modalità di pagamento, da comunicare
al consumatore al sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera e), del presente
decreto legislativo.
2. L'istituto di emissione della carta di pagamento riaccredita al consumatore
i pagamenti dei quali questi dimostri l'eccedenza rispetto al prezzo pattuito
ovvero l'effettuazione mediante l'uso fraudolento della propria carta
di pagamento da parte del fornitore o di un terzo, fatta salva l'applicazione
dell'articolo 12 del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito,
con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197. L'istituto di emissione
della carta di pagamento ha diritto di addebitare al fornitore le somme
riaccreditate al consumatore.
Art. 9.
Fornitura non richiesta
1. E' vietata la fornitura di beni o servizi al consumatore in mancanza
di una sua previa ordinazione nel caso in cui la fornitura comporti una
richiesta di pagamento.
2. Il consumatore non è tenuto ad alcuna prestazione corrispettiva
in caso di fornitura non richiesta. In ogni caso, la mancata risposta
non significa consenso.
Art. 10.
Limiti all'impiego di talune tecniche di comunicazione a distanza
1. L'impiego da parte di un fornitore del telefono, della posta elettronica
di sistemi automatizzati di chiamata senza l'intervento di un operatore
o di fax, richiede il consenso del consumatore.
2. Tecniche di comunicazione a distanza diverse da quelle di cui al comma
1, qualora consentano una comunicazione individuale, possono essere impiegate
dal fornitore se il consumatore non si dichiara esplicitamente contrario.
Art. 11.
Irrinunciabilità dei diritti
1. I diritti attribuiti al consumatore dal presente decreto legislativo
sono irrinunciabili. E' nulla ogni pattuizione in contrasto con le disposizioni
del presente decreto.
2. Ove le parti abbiano scelto di applicare al contratto una legislazione
diversa da quella italiana, al consumatore devono comunque essere riconosciute
le condizioni di tutela previste dal presente decreto legislativo.
Art. 12.
S a n z i o n i
1. Fatta salva l'applicazione della legge penale qualora il fatto costituisca
reato, il fornitore che contravviene alle norme di cui agli articoli 3,
4, 6, 9 e 10 del presente decreto legislativo, ovvero che ostacola l'esercizio
del diritto di recesso da parte del consumatore secondo le modalità
di cui all'articolo 5 o non rimborsa al consumatore le somme da questi
eventualmente pagate, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria
da lire un milione a lire dieci milioni.
2. Nei casi di particolare gravità o di recidiva, i limiti minimo
e massimo della sanzione indicata al comma 1 sono raddoppiati.
3. Le sanzioni sono applicate ai sensi della legge 24 novembre 1981, n.
689. Fermo restando quanto previsto in ordine ai poteri di accertamento
degli ufficiali e degli agenti di polizia giudiziaria dall'articolo 13
della predetta legge 24 novembre 1981, n. 689, all'accertamento delle
violazioni provvedono, di ufficio o su denunzia, gli organi di polizia
amministrativa. Il rapporto previsto dall'articolo 17 della legge 24 novembre
1981, n. 689, è presentato all'ufficio provinciale dell'industria,
del commercio e dell'artigianato della provincia in cui vi è la
residenza o la sede legale dell'operatore commerciale.
Art. 13.
Azioni collettive
1. In relazione alle disposizioni del presente decreto legislativo, le
associazioni dei consumatori e degli utenti sono legittimate ad agire
a tutela degli interessi collettivi dei consumatori, ai sensi dell'articolo
3 della legge 30 luglio 1998, n. 281.
Art. 14.
Foro competente
1. Per le controversie civili inerenti all'applicazione del presente decreto
legislativo la competenza territoriale inderogabile è del giudice
del luogo di residenza o di domicilio del consumatore, se ubicati nel
territorio dello Stato.
Art. 15.
Disposizioni transitorie e finali
1. Il contratto a distanza deve contenere il riferimento al presente decreto
legislativo.
2. Fino alla emanazione di un testo unico di coordinamento delle disposizioni
di cui al presente decreto legislativo con la disciplina recata dal decreto
legislativo 15 gennaio 1992, n. 50, alle forme speciali di vendita previste
dall'articolo 9 del decreto legislativo 15 gennaio 1992, n. 50, e dagli
articoli 18 e 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, si applicano
le disposizioni più favorevoli per il consumatore contenute nel
presente decreto legislativo.
3. Il presente decreto legislativo entra in vigore centoventi giorni dalla
data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 22 maggio 1999
CIAMPI
D'Alema, Presidente del Consiglio dei Ministri
Letta, Ministro per le politiche comunitarie
Bersani, Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
Dini, Ministro degli affari esteri
Diliberto, Ministro di grazia e giustizia
Amato, Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
Visto, il Guardasigilli: Diliberto
Allegato I
Tecniche di comunicazione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera d):
stampati senza indirizzo;
stampati con indirizzo;
lettera circolare;
pubblicità stampa con buono d'ordine;
catalogo;
telefono con intervento di un operatore;
telefono senza intervento di un operatore (dispositivo automatico di chiamata,
audiotext);
radio;
videotelefono (telefono con immagine);
teletext (microcomputer, schermo di televisore) con tastiera o schermo
sensibile al tatto;
posta elettronica;
fax;
televisore, (teleacquisto, televendita).
Allegato II
Servizi finanziari di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a): servizi
d'investimento;
operazioni di assicurazione e di riassicurazione;
servizi bancari;
operazioni riguardanti fondi di pensione;
servizi riguardanti operazioni a termine o di opzione.
Tali servizi comprendono in particolare: i servizi di investimento di
cui all'allegato della direttiva 93/22/CEE, i servizi di società
di investimenti collettivi;
i servizi che rientrano nelle attività che beneficiano del riconoscimento
reciproco di cui si applica l'allegato della seconda direttiva 89/646/CEE;
le operazioni che rientrano nelle attività di assicurazione e riassicurazione
di cui: all'articolo 1 della direttiva 73/239/CEE;
all'allegato della direttiva 79/267/CEE;
alla direttiva 64/225/CEE;
alle direttive 92/49/CEE e 92/96/CEE.
N O T E
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione
competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico
delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali
della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092,
al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle
quali è operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee (G.U.C.E.).
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione
legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione
di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti
definiti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente
della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti
aventi valore di legge ed i regolamenti.
- La direttiva 97/7/CE è pubblicata in G.U.C.E.
- La legge 24 aprile 1998, n. 128, reca:
"Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza
dell'Italia alle Comunità europee.
(Legge comunitaria 1995-1997)".
- Il decreto legislativo 15 gennaio 1992, n. 50, reca:
"Attuazione della direttiva 85/577/CEE in materia di contratti negoziati
fuori dei locali commerciali".
- La legge 23 agosto 1988, n. 400, reca: "Disciplina dell'attività
di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri".
Note all'art. 8:
- Si riporta il testo dell'art. 12 del decreto-legge 3 maggio 1991, n.
143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197,
recante "Provvedimenti urgenti per limitare l'uso del contante e
dei titoli al portatore nelle transazioni e prevenire l'utilizzazione
del sistema finanziario a scopo di riciclaggio":
"Art. 12 (Carte di credito, di pagamento e documenti che abilitano
al prelievo di denaro contante). - 1. Chiunque, al fine di trarne profitto
per sé o per altri, indebitamente utilizza, non essendone titolare,
carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo
che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla
prestazione di servizi, è punito con la reclusione da uno a cinque
anni e con la multa da lire seicentomila a lire tre milioni. Alla stessa
pena soggiace chi, al fine di trarne profitto per sé o per altri,
falsifica o altera carte di credito o di pagamento o qualsiasi altro documento
analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni
o alla prestazione di servizi, ovvero possiede, cede o acquisisce tali
carte o documenti di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati,
nonché ordini di pagamento prodotti con essi".
Nota all'art. 12:
- Si riporta il testo degli articoli 13 e 17 della legge 24 novembre 1981,
n. 689, recante: "Modifiche al sistema penale":
"Art. 13 (Atti di accertamento). - Gli organi addetti al controllo
sull'osservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista
la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro possono,
per l'accertamento delle violazioni di rispettiva competenza, assumere
informazioni e procedere a ispezioni di cose e di luoghi diversi dalla
privata dimora, a rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici e ad
ogni altra operazione tecnica.
Possono altresì procedere al sequestro cautelare delle cose che
possono formare oggetto di confisca amministrativa, nei modi e con i limiti
con cui il codice di procedura penale consente il sequestro alla polizia
giudiziaria.
E' sempre disposto il sequestro del veicolo a motore o del natante posto
in circolazione senza essere coperto dall'assicurazione obbligatoria e
del veicolo posto in circolazione senza che per lo stesso sia stato rilasciato
il documento di circolazione.
All'accertamento delle violazioni punite con la sanzione amministrativa
del pagamento di una somma di denaro possono procedere anche gli ufficiali
e gli agenti di polizia giudiziaria, i quali, oltre che esercitare i poteri
indicati nei precedenti commi, possono procedere, quando non sia possibile
acquisire altrimenti gli elementi di prova, a perquisizioni in luoghi
diversi dalla privata dimora, previa autorizzazione motivata del pretore
del luogo ove le perquisizioni stesse dovranno essere effettuate. Si applicano
le disposizioni del primo comma dell'art. 333 e del primo e secondo comma
dell'art. 334 del codice di procedura penale.
E' fatto salvo l'esercizio degli specifici poteri di accertamento previsti
dalle leggi vigenti".
"Art. 17 (Obbligo del rapporto). - Qualora non sia stato effettuato
il pagamento in misura ridotta, il funzionario o l'agente che ha accertato
la violazione, salvo che ricorra l'ipotesi prevista nell'art. 24, deve
presentare rapporto, con la prova delle eseguite contestazioni o notificazioni,
all'ufficio periferico cui sono demandati attribuzioni e compiti del Ministero
nella cui competenza rientra la materia alla quale si riferisce la violazione
o, in mancanza, al prefetto.
Deve essere presentato al prefetto il rapporto relativo alle violazioni
previste dal testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, dal
testo unico per la tutela delle strade, approvato con regio decreto 8
dicembre 1933, n. 1740, e dalla legge 20 giugno 1935, n. 1349, sui servizi
di trasporto merci.
Nelle materie di competenza delle regioni e negli altri casi, per le funzioni
amministrative ad esse delegate, il rapporto è presentato all'ufficio
regionale competente.
Per le violazioni dei regolamenti provinciali e comunali il rapporto è
presentato, rispettivamente, al presidente della giunta provinciale o
al sindaco.
L'ufficio territorialmente competente è quello del luogo in cui
è stata commessa la violazione.
Il funzionario o l'agente che ha proceduto al sequestro previsto dall'art.
13 deve immediatamente informare l'autorità amministrativa competente
a norma dei precedenti commi, inviandole il processo verbale di sequestro.
Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente
del Consiglio dei Ministri, da emanare entro centottanta giorni dalla
pubblicazione della presente legge, in sostituzione del decreto del Presidente
della Repubblica 13 maggio 1976, n. 407, saranno indicati gli uffici periferici
dei singoli Ministeri, previsti nel primo comma, anche per i casi in cui
leggi precedenti abbiano regolato diversamente la competenza.
Con il decreto indicato nel comma precedente saranno stabilite le modalità
relative alla esecuzione del sequestro previsto dall'art. 13, al trasporto
ed alla consegna delle cose sequestrate, alla custodia ed alla eventuale
alienazione o distruzione delle stesse;
sarà altresì stabilita la destinazione delle cose confiscate.
Le regioni, per le materie di loro competenza, provvederanno con legge
nel termine previsto dal comma precedente".
Note all'art. 13:
- Si riporta il testo dell'art. 3 delle legge 30 luglio 1998, n. 281 recante:
"Disciplina dei diritti dei consumatori e degli utenti":
"Art. 3 (Legittimazione ad agire). - 1. Le associazioni dei consumatori
e degli utenti inserite nell'elenco di cui all'art. 5 sono legittimate
ad agire a tutela degli interessi collettivi, richiedendo al giudice competente:
a) di inibire gli atti e i comportamenti lesivi degli interessi dei consumatori
e degli utenti;
b) di adottare le misure idonee a correggere o eliminare gli effetti dannosi
delle violazioni accertate;
c) di ordinare la pubblicazione del provvedimento su uno o più
quotidiani a diffusione nazionale oppure locale nei casi in cui la pubblicità
del provvedimento può contribuire a correggere o eliminare gli
effetti delle violazioni accertate.
2. Le associazioni di cui al comma 1 possono attivare, prima del ricorso
al giudice, la procedura di conciliazione dinanzi alla camera di commercio,
industria, artigianato e agricoltura competente per territorio a norma
dell'art. 2, comma 4, lettera a), della legge 29 dicembre 1993, n. 580.
La procedura è, in ogni caso, definita entro sessanta giorni.
3. Il processo verbale di conciliazione, sottoscritto dalle parti e dal
rappresentante della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura,
è depositato per l'omologazione nella cancelleria della pretura
del luogo nel quale si è svolto il procedimento di conciliazione.
4. Il pretore, accertata la regolarità formale del processo verbale,
lo dichiara esecutivo con decreto. Il verbale di conciliazione omologato
costituisce titolo esecutivo.
5. In ogni caso l'azione di cui al comma 1 può essere proposta
solo dopo che siano decorsi quindici giorni dalla data in cui le associazioni
abbiano richiesto al soggetto da esse ritenuto responsabile, a mezzo lettera
raccomandata con avviso di ricevimento, la cessazione del comportamento
lesivo degli interessi dei consumatori e degli utenti.
6. Nei casi in cui ricorrano giusti motivi di urgenza, l'azione inibitoria
si svolge a norma degli articoli 669-bis e seguenti del codice di procedura
civile.
7. Fatte salve le norme sulla litispendenza, sulla continenza, sulla connessione
e sulla riunione dei procedimenti, le disposizioni di cui al presente
articolo non precludono il diritto ad azioni individuali dei consumatori
che siano danneggiati dalle medesime violazioni".
Note all'art. 15:
- Si riporta il testo dell'art. 9 del decreto legislativo 15 gennaio 1992,
n. 50, recante "Attuazione della direttiva 85/577/CEE in materia
di contratti negoziati fuori dei locali commerciali":
"Art. 9 (Altre forme speciali di vendita). - 1. Le disposizioni del
presente decreto si applicano anche ai contratti riguardanti la fornitura
di beni o la prestazione di servizi, negoziati fuori dei locali commerciali
sulla base di offerte effettuate al pubblico tramite il mezzo televisivo
o altri mezzi audiovisivi, e finalizzate ad una diretta stipulazione del
contratto stesso, nonché ai contratti conclusi mediante l'uso di
strumenti informatici e telematici.
2. Per i contratti di cui al comma 1, l'informazione sul diritto di cui
all'art. 4 deve essere fornita nel corso della presentazione del prodotto
o del servizio oggetto del contratto, compatibilmente con le particolari
esigenze poste dalle caratteristiche dello strumento impiegato e dalle
relative evoluzioni tecnologiche. Per i contratti negoziati sulla base
di una offerta effettuata tramite il mezzo televisivo l'informazione deve
essere fornita all'inizio e nel corso della trasmissione nella quale sono
contenute le offerte. L'informazione di cui all'art. 5 deve essere altresì
fornita per iscritto, con le modalità previste dal comma 3 di tale
articolo, non oltre il momento in cui viene effettuata la consegna della
merce. Il termine per l'invio della comunicazione, indicato nel precedente
art. 6, decorre dalla data di ricevimento della merce".
- Si riporta il testo degli articoli 18 e 19 del decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 114, recante:
"Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma
dell'art. 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59":
"Art. 18 (Vendita per corrispondenza, televisione o altri sistemi
di comunicazione). - 1. La vendita al dettaglio per corrispondenza o tramite
televisione o altri sistemi di comunicazione è soggetta a previa
comunicazione al comune nel quale l'esercente ha la residenza, se persona
fisica, o la sede legale. L'attività può essere iniziata
decorsi trenta giorni dal ricevimento della comunicazione.
2. E' vietato inviare prodotti al consumatore se non a seguito di specifica
richiesta. E' consentito l'invio di campioni di prodotti o di omaggi,
senza spese o vincoli per il consumatore.
3. Nella comunicazione di cui al comma 1, deve essere dichiarata la sussistenza
del possesso dei requisiti di cui all'art. 5 e il settore merceologico.
4. Nei casi in cui le operazioni di vendita sono effettuate tramite televisione,
l'emittente televisiva deve accertare, prima di metterle in onda, che
il titolare dell'attività è in possesso dei requisiti prescritti
dal presente decreto per l'esercizio della vendita al dettaglio. Durante
la trasmissione debbono essere indicati il nome e la denominazione o la
ragione sociale e la sede del venditore, il numero di iscrizione al registro
delle imprese ed il numero della partita IVA. Agli organi di vigilanza
è consentito il libero accesso al locale indicato come sede del
venditore.
5. Le operazioni di vendita all'asta realizzate per mezzo della televisione
o di altri sistemi di comunicazione sono vietate.
6. Chi effettua le vendite tramite televisione per conto terzi deve essere
in possesso della licenza prevista dall'art. 115 del testo unico delle
leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931,
n. 773.
7. Alle vendite di cui al presente articolo si applicano altresì
le disposizioni di cui al decreto legislativo 15 gennaio 1992, n. 50,
in materia di contratti negoziati fuori dei locali commerciali".
"Art. 19 (Vendite effettuate presso il domicilio dei consumatori).
- 1. La vendita al dettaglio o la raccolta di ordinativi di acquisto presso
il domicilio dei consumatori, è soggetta a previa comunicazione
al comune nel quale l'esercente ha la residenza, se persona fisica, o
la sede legale.
2. L'attività può essere iniziata decorsi trenta giorni
dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 1.
3. Nella comunicazione deve essere dichiarata la sussistenza dei requisiti
di cui all'art. 5 e il settore merceologico.
4. Il soggetto di cui al comma 1, che intende avvalersi per l'esercizio
dell'attività di incaricati, ne comunica l'elenco all'autorità
di pubblica sicurezza del luogo nel quale ha la residenza o la sede legale
e risponde agli effetti civili dell'attività dei medesimi. Gli
incaricati devono essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 5,
comma 2.
5. L'impresa di cui al comma 1, rilascia un tesserino di riconoscimento
alle persone incaricate, che deve ritirare non appena esse perdano i requisiti
richiesti dall'art. 5, comma 2.
6. Il tesserino di riconoscimento di cui al comma 5 deve essere numerato
e aggiornato annualmente, deve contenere le generalità e la fotografia
dell'incaricato, l'indicazione a stampa della sede e dei prodotti oggetto
dell'attività dell'impresa, nonché del nome del responsabile
dell'impresa stessa, e la firma di quest'ultimo e deve essere esposto
in modo visibile durante le operazioni di vendita.
7. Le disposizioni concernenti gli incaricati si applicano anche nel caso
di operazioni di vendita a domicilio del consumatore effettuate dal commerciante
sulle aree pubbliche in forma itinerante.
8. Il tesserino di riconoscimento di cui ai commi 5 e 6 è obbligatorio
anche per l'imprenditore che effettua personalmente le operazioni disciplinate
dal presente articolo.
9. Alle vendite di cui al presente articolo si applica altresì
la disposizione dell'art. 18, comma 7".
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